Art. 21.
(Disposizioni finali).

      1. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono abrogati.
      2. L'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità è soppresso con effetto dalla data di inizio del funzionamento dell'Autorità, cui sono trasferite le competenze dell'Ufficio stesso.
      3. Alla destinazione del personale dell'Ufficio di cui al comma 2 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Pag. 29